Normativa Pneumatici invernali con alcune info…

Regolamento Pneumatici Invernali con info.

 

Oggi è il 15 ottobre e, come ogni anno, partirà la stagione del cambio gomme. Il meteo, caldo e secco, non aiuta, ma a breve le officine si riempiranno improvvisamente di clienti che vogliono montare i pneumatici invernali e altri che hanno bisogno di comprare un nuovo treno.

La Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013 prevede infatti che l’Ente proprietario o gestore della strada, possa “prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio”. La Direttiva si applica, a cura degli enti gestori della strada, fuori dai centri abitati prevedendo un periodo uniforme su tutto il territorio nazionale compreso tra il 15 novembre ed il 15 aprile. E’ consentita una estensione temporale del periodo di vigenza per strade o tratti che presentino condizioni climatiche particolari come ad esempio le strade di montagna. Questo è il caso della Regione Valle d’Aosta dove l’ordinanza vige su tutto il territorio tra il 15 ottobre ed il 15 aprile. Anche i Comuni possono adottare gli stessi provvedimenti all’interno dei centri abitati.

E’ inoltre prevista una deroga che permette l’installazione da un mese prima dall’entrata in vigore dell’obbligo, e quindi dal 15 ottobre, e la disinstallazione entro un mese dopo il termine di vigenza delle ordinanze, per quei veicoli che montino gomme con un codice di velocità inferiore a quello previsto in carta di circolazione, che non deve comunque mai essere inferiore a Q (160 km/h). Questi veicoli così equipaggiati devono esporre una targhetta monitoria all’interno dell’abitacolo, ben visibile, che ricordi all’automobilista la velocità massima consentita con pneumatici declassati. Questa deroga ha lo scopo di consentire all’automobilista di organizzare per tempo il cambio gomme.

Se un veicolo monta gomme con codice di velocità uguale o superiore a quelle indicate sulla carta di circolazione non sono previste limitazioni di periodo d’uso e montaggio.

Per affrontare al meglio le strade bagnate, sdrucciolevoli, brinate o innevate meglio montare gomme invernali organizzando per tempo il cambio gomme dal Rivenditore Specialista, informandosi circa l’eventuale obbligo vigente sul territorio per non incorrere in sanzioni e soprattutto per viaggiare sicuri, senza mettere a repentaglio la propria e altrui sicurezza, quando le condizioni dell’asfalto richiedono maggior prudenza al volante e la temperatura scende sotto i 7 gradi. Quando la temperatura dell’asfalto scende sotto i 7° dotare il veicolo di pneumatici invernali correttamente gonfiati significa diminuire lo spazio di frenata fino al 15% su fondo bagnato e fino al 50% in presenza di neve al suolo.

Come si riconoscono i pneumatici invernali?

I pneumatici invernali si riconoscono visivamente grazie al disegno del battistrada caratterizzato generalmente da fitte lamelle che permettono una migliore aderenza al suolo. Sono identificati dalla marcatura M+S presente sul fianco del pneumatico (o M.S o M&S a discrezione del costruttore) e dall’eventuale ulteriore pittogramma alpino, ossia una montagna a tre picchi con un fiocco di neve al suo interno, che attesta il superamento di uno specifico test di omologazione su neve. Quest’ultimo marcaggio è da considerarsi preferibile in quanto definisce pneumatici invernali con elevate prestazioni su neve.

Per quanto riguarda gli “All season”, “4 stagioni”, “all weather”, “multipurpose”, “multiseason”, ecc. è necessario ricordare che sono tutte definizioni commerciali a cui ciascun Costruttore attribuisce contenuti tecnici specifici. Per la legge, se i pneumatici hanno la marcatura M+S consentono la circolazione durante la stagione invernale ed in presenza di Ordinanze. Se si vogliono utilizzare davvero in tutte le stagioni, è necessario che abbiano un codice di velocità uguale o superiore a quello indicato in carta di circolazione ed è auspicabile che abbiano anche il pittogramma alpino.

Si raccomanda sempre di montare 4 pneumatici invernali, e non solo due sull’asse di trazione, per avere comportamenti omogenei sugli assi e mantenere stabilità in curva e frenata e, ovviamente che essi siano omologati (l’omologazione è indicata sul fianco dal marchio “E” seguito da un numero che identifica il Paese che ha rilasciato l’omologazione e da un numero seriale).

Una raccomandazione molto importante riguarda le operazioni di montaggio e smontaggio che devono essere affidate a un professionista. I veicoli di nuova generazione prodotti da fine 2014, sono obbligatoriamente dotati di TPMS, dispositivi che segnalano con apposita spia sul cruscotto l’eventuale perdita di pressione dei pneumatici. Un soggetto non qualificato, in fase di montaggio o smontaggio, può inavvertitamente rompere e/o compromettere irrimediabilmente la funzionalità di tali sensori, con conseguenti costi di ripristino elevati. Un Rivenditore Specialista inoltre ha anche la competenza necessaria per consigliare il miglior prodotto in funzione delle esigenze di ciascun automobilista nel rispetto delle norme di legge e con le caratteristiche riportate nella carta di circolazione dell’auto, oltre a verificare la corretta pressione di gonfiaggio, segnalata dal Costruttore sul libretto di uso e manutenzione del veicolo.

Scegliere di montare quattro pneumatici invernali diventa non soltanto una scelta virtuosa in termini di sicurezza stradale ma, secondo uno studio effettuato dal Politecnico di Torino, l’impiego di pneumatici idonei alla stagione di riferimento può risultare la soluzione più conveniente sia in termini di consumi, sia di maggiore e più accurata manutenzione tenuto conto che tutto il sistema ruota risulta costantemente esposto a rischi di danneggiamento.

Non bisogna infine mai dimenticare che quando la pressione dei pneumatici non è corretta, può diminuire l’aderenza e conseguentemente la distanza di frenata aumenta. Inoltre, un’assenza di manutenzione periodica del pneumatico ne può accorciare la durata chilometrica influendo sul consumo di carburante.

Ricordiamo che le sanzioni previste non sono solo di tipo pecuniario (da un minimo di 41 euro nei centri abitati, fino a 168 euro, come previsto dall’art. 7 e dall’art. 14 del Codice della Strada, e da un minimo di 84 euro, fino ad arrivare alla cifra di 335 euro, per quanto riguarda invece le zone al di fuori dei centri abitati, quindi le autostrade, le strade extraurbane principali o assimilate), ma anche accessorie con il ritiro della carta di circolazione e la mandata in revisione del veicolo previo ripristino delle caratteristiche costruttive di idoneità.

 

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Postato il 16 ottobre

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